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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha stabilito con delibera n. 373 del 29/07/22 che i fornitori di energia elettrica e gas hanno l’obbligo di comunicare ai propri clienti, previa loro esplicita richiesta, l’ammontare del credito di imposta fruibile in relazione al rincaro energetico scontato sui due trimestri del 2022.
Di recente L’Agenzia delle Entrate è anche intervenuta con riferimento alla tematica dei bonus carburanti - istituiti con il c.d. D.L. Ucraina – attribuiti dal datore di lavoro ai dipendenti.
Attraverso la Legge di conversione del c.d. D.L. Aiuti, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche e introdotto novità significative riguardanti i bonus alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – istituiti con il D.L. Ucraina (per ogni migliore approfondimento di merito circa i predetti bonus, si rimanda allo speciale dedicato nonché a questa informativa).
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 336/2022 ha chiarito che, ai fini della disciplina del bonus beni strumentali - così come mutuata da quella del super/iperammortamento - un investimento complesso si può realizzare attraverso l’acquisizione (in compravendita, leasing o entrami) di un impianto costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti, anche da fornitori diversi.
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