
29 Gen Periodo di prova nei contratti a termine: criteri univoci per la durata
Tra le principali novità del Collegato Lavoro, l’art. 13 ridefinisce la disciplina del periodo di prova nei contratti a termine inserendo un limite di durata.
Qualora sia instaurato un contratto di lavoro a tempo determinato che preveda un periodo di prova, la durata di tale periodo dovrà essere pari a un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Vengono previsti anche limiti minimi e massimi in base alla durata del contratto:
– nei rapporti fino a 6 mesi, la durata minima è pari a 2 giorni e quella massima a 15 giorni;
– nei rapporti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, il periodo di prova non può durare più di 30 giorni.
– nei rapporti di durata pari o superiore a 12 mesi, si applica il periodo di prova previsto dal CCNL.
Resta vietata la reiterazione del periodo di prova per lo svolgimento delle stesse mansioni.