Incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata, micro e per l’esonero dal bilancio consolidato

Incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata, micro e per l’esonero dal bilancio consolidato

Il DLgs. 125/2024, recependo la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In particolare, sono state aumentate del 25%, rispetto a quelle previgenti, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

A seguito della suddetta modifica, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (il limite precedente era 4.400.000 euro);

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (il limite precedente era 8.800.000 euro);

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (il limite precedente era 175.000 euro);

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (il limite precedente era 350.000 euro);

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Infine, è stato modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

– totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (il limite precedente era 20.000.000 di euro);

– totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (il limite precedente era 40.000.000 di euro);

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Si ricorda, inoltre, che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata, senza cioè effettuare le operazioni di consolidamento. In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

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