
12 Set CIN e nuovi obblighi per le locazioni turistiche brevi: sanzioni applicabili dal 2 novembre 2024
Il 3 settembre scorso è stato pubblicato sulla G.U. l’Avviso del Ministero del Turismo, previsto dall’art. 13-ter, c. 15, del D.L. n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Le disposizioni di cui al DL 145/2023 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso. Da tale data, saranno applicabili specifiche sanzioni in caso di mancato adeguamento alla nuova normativa. In particolare:
- in caso di mancata richiesta del CIN, si applicherà la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
- in caso di mancata esposizione e indicazione del CIN, si applicherà la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Il Cin deve essere attribuito:
- alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile a questo link ), apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.