Indebito utilizzo del plafond sanabile mediante ravvedimento operoso anche per l’Iva all’importazione

Indebito utilizzo del plafond sanabile mediante ravvedimento operoso anche per l’Iva all’importazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25318/2023, ha confermato la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per sanare l’irregolare utilizzo del plafond da parte dell’esportatore abituale anche per assolvere l’Iva all’importazione non versata (possibilità già riconosciuta dalla prassi ministeriale per gli acquisti effettuati presso cedenti nazionali).

Secondo la suprema Corte, nell’ipotesi di acquisti senza IVA per indebito utilizzo del plafond non può essere invocato il principio di neutralità dell’imposta e la violazione non può, pertanto, considerarsi meramente formale.

Il contribuente è, quindi, tenuto a versare l’Iva gravante sull’importazione effettuata unitamente alle sanzioni amministrative e agli interessi per tardivo versamento, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Inoltre, a livello documentale, dovrà emettere una nota di variazione per la maggiore imposta dovuta da annotare nei registri IVA, e, qualora necessario, presentare una dichiarazione IVA integrativa e ravvedere i tardivi versamenti delle liquidazioni periodiche effettuate.

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